lunedì, dicembre 15, 2003

ERA ORA

Evviva Ciampi: il silente ma non assente ha battuto un colpo. Era ora per chi dice "Ora basta". Sull'informazione si gioca una partita esiziale per la democrazia e questo deve essere compreso da tutti. Berlusconi e i suoi ministri ora dicono che è una cosa normale; che è già successo che una legge venga rimandata indietro, ma se sapeste quali e di che importanza allora sarebbe diverso.
Carlo Azeglio Ciampi, al Quirinale dal maggio 99, aveva finora rinviato tre leggi per motivi ordinamentali e una per mancata copertura delle maggiori spese. Il primo rinvio (2 dicembre 2000) riguardava una legge sul personale sanitario, ritenuta in contrasto con altre leggi sul comparto sanitario. Poi Ciampi ha rinviato una legge sull'emergenza «mucca pazza» perché prevedeva la proroga dei termini di una delega legislativa già scaduta. Il terzo rinvio di Ciampi ha riguardato gli incarichi dei consiglieri regionali, perchè non si teneva conto di alcune incompatibilità. Infine, il 10 aprile scorso, ha rinviato la legge di semplificazione per motivi di copertura finanziaria. Cose importanti anche queste, ma invito tutti a leggere le motivazioni per cui ha rinviato alle Camere questa legge.
Ecco alcuni passaggi della lettera di cinque cartelle lette da Casini stasera:

…"Per quanto riguarda la concentrazione dei mezzi finanziari, il sistema integrato delle comunicazioni (Sic) - assunto dalla legge in esame come base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli operatori di comunicazione - potrebbe consentire, a causa della sua dimensione, a chi ne detenga il 20% (articolo 15, secondo comma, della legge) di disporre di strumenti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti"…
…"Quanto al problema della raccolta pubblicitaria, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 1985 che, riprendendo i principi affermati in precedenti decisioni, richiede che sia evitato il pericolo ’che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela’". "Si rende infine indispensabile espungere dal testo della legge il comma 14 dell’articolo 23, che rende applicabili alla realizzazione di reti digitali terrestri le disposizioni del decreto legislativo 4 settembre 2002, numero 198, del quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale con la sentenza 303 del 25 settembre/1 ottobre 2003…

Altro che stampa obsoleta. Per la libertà, per la legge costituzionale la stampa deve essere garantita e non soppressa perché non risponderebbe più alle leggi di mercato perché uno spot vale di più di una pagina stampata del quotidiano.

"Una seconda osservazione concerne i poteri riconosciuti all’Autorità: questa, entro i 30 giorni successivi al completamento dell’accertamento, invia una relazione al governo e alle competenti Commissioni parlamentari, ’nella quale verifica se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo ed eventualmente formula proposte di interventi diretti a favorire l’ulteriore incremento dell’offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell’accesso ai medesimi’ (articolo 25, terzo comma).
Ne deriva che, se l’Autorità dovesse accertare, entro il termine assegnatole, che le suesposte condizioni (raggiungimento della prestabilita quota di popolazione da parte delle nuove reti digitali terrestri; presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche) non si sono verificate, non si avrebbe alcuna conseguenza certa. La legge, infatti, non fornisce indicazioni in ordine al tipo e agli effetti dei provvedimenti che dovrebbero seguire all’eventuale esito negativo dell’accertamento".
"Si consideri inoltre che il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle considerazioni in diritto della sentenza numero 466, recita: ’d’altro canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali all’intervento del legislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7 dell’articolo 3 della legge 249 del 1997’. Ne consegue che il primo gennaio 2004 può essere considerato come il dies a quo non di un nuovo regime transitorio, ma dell’attuazione delle predette modalità di cessazione del regime medesimo, che devono essere determinate dal Parlamento entro il 31 dicembre 2003. Si rende inoltre necessario indicare il dies ad quam, e cioè il termine di tale fase di attuazione".

Capito? Demandano il potere ad una Autorità senza permettergli di funzionare nei tempi e delle regole sanzionatrici per chi trasgredisce… Andiamo bene.

Questo poi è solo un primo sommario esame. Spero che dopo una attenta valutazione della lettera di Ciampi, da parte degli addetti ai lavori, si trovino altre utili indicazioni per riscrivere questa legge vergogna.

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